1 La presentazione, per la sessione 2025, di altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto scolastico comporta, in qualsiasi momento, l'esclusione dagli esami (articolo 6, comma 1, della presente Ordinanza Ministeriale).
2 Indicare uno dei titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, dell'Ordinanza Ministeriale, con la seguente precisazione:
a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed articolazione;
b. per i soli titoli di laurea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A, B, C dell'Ordinanza Ministeriale:
denominazione;
c. dell'Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
d. dell'anno scolastico/accademico di conseguimento;
e. del voto riportato.
3 Indicare una delle modalità di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale, lettere A, B,C e D. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere E ed F ovvero di uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all'articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modificato dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 citata nelle premesse, anche espletato secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
4 I/le candidati/e con disabilità devono, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, indicare quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). Nella domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della legge n. 448/1998, l'esistenza delle “condizioni personali richieste” (articolo 6, comma 2, dell'Ordinanza Ministeriale).
5 I/le candidati/e con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove d'esame. L'adozione delle suddette misure è stabilita dalla commissione d'esame sulla scorta della documentazione presentata(articolo 6, comma 3,dell'Ordinanza Ministeriale).
6 La tassa di ammissione agli esami è dovuta all'Erario ai sensi dell'art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca utilizzando il modello F23, presso un Ufficio postale sul c/c postale n. 1016 Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (con causale “Esame di Stato abilitante alla professione di Geometra e Geometra laureato - Cognome e Nome), (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
Il contributo di 1,55 euro è dovuto all’Istituto Scolastico a norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c – postale o bancario - indicato per ciascun Istituto Scolastico di cui alla Tabella A allegata all'Ordinanza Ministeriale. A norma dell'art. 7, comma 2, dell'Ordinanza, la ricevuta di versamento del predetto contributo può essere allegata alla domanda di ammissione agli esami oppure prodotta entro il termine di cui all'art. 8, comma 4, della medesima Ordinanza.
La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.